Sfruttamento del lavoratore: la responsabilità è anche amministrativa

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La legge punisce chiunque «utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». – art. 6 della legge 1996/2016.

Importante sapere che la sanzione non è necessariamente legata a condotte dove si evidenzi violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia siano divenute oggi semplici circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato, ma il legislatore riformula estensivamente anche gli “indici di sfruttamento”sanciti dall’art. 603-bis c.p.– essendo oggi alcuni di essi collegati alla semplice reiterazione di violazioni di norme in materia di retribuzione, ferie, orari, riposi ed aspettative ovvero violazione di norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Le sanzioni amministrative previste a carico delle società che non rispettano la legge -ex Dlgs. 231/2001- sono sia pecuniare che interdittive, e nei casi più gravi si può arrivare all’ interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Operare una verifica della tenuta del Modello 231 con l’introduzione di eventuali protocolli di prevenzione, è per la società un prerequisito fondamentale nell’ottica del rispetto della norma e del lavoratore.



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