Dal diritto alla solitudine al GDPR (General Data Protection Regulation)

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L’APPROCCIO SBAGLIATO AL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Il diritto e così è anche con il GDPR molto spesso viene confuso con la burocrazia o ancora con l’imposizione; “questo si può fare, quest’altro non si può fare”. E tutto quello che non è consentito molto spesso è percepito come ingiusto da chi viene in tal modo impedito nel raggiungimento dei propri scopi.

Ma il diritto con la “D” maiuscola non è questo; esso è invece l’espressione di un cammino, di un flusso che scorre sulla linea del tempo, attraversando epoche, drammi, conquiste di civiltà, ora rallentando ora accelerando. Il tracciato non è sempre rettilineo, anzi a volte è tortuoso, incomprensibile, a volte segna delle battute d’arresto, altre volte dei passi indietro.

LA PAROLA “PRIVACY”

Molti vocaboli, per colpa degli uomini, perdono il loro significato originario, il loro potere, vengono svuotati e dopo che sono ridotti ad un guscio vuoto, diventano ostici ed incomprensibili.

“Privacy” non è nemmeno una parola italiana; privacy è per di più il termine che il burocrate di turno ci ha più volte sbattuto in faccia come una porta, per negarci il diritto ad un’amministrazione più trasparente.

La parola “Privacy”, oggi più che mai evoca moduli da compilare e testi illegibili non soltanto per i presbiti.

Il declino di una parola sarebbe però tollerabile ed anzi fisiologico nell’evoluzione od involuzione del linguaggio, se ad esso, come in questo caso, non corrispondesse lo smarrimento di un valore.

E tanto più questa perdita è dolorosa, quanto più essa è da attribuirsi non ad una forza a cui non si può resistere, ma alla nostra disattenzione.

Vale allora la pena ogni tanto ricordare l’origine delle parole; è un esercizio che aiuta a ritrovarci, a rammentare la nostra unicità, la nostra singolarità.

QUI COMINCIA UNA STORIA

La storia della parola “privacy”, vi assicuro, non tradisce le aspettative.

Viene utilizzata per la prima volta sul finire del 1800 da due giovani avvocati di Boston, Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis nella rivista di diritto Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220.

Fino ad allora la legge aveva protetto solo il diritto di proprietà sulle cose materiali.

Il diritto alla riservatezza, invece, era stato negato perché confuso con il copyright che per l’appunto si fonda sul diritto di proprietà intellettuale; fino a quel momento, infatti, se uno scritto, per esempio una lettera privata, non aveva una dignità letteraria, non ne veniva protetta la riservatezza, perché una lettera in quanto tale non avrebbe potuto essere sfruttata economicamente dal suo autore.

Ma Warren e Brandeis erano fini giuristi e soprattutto il primo aveva deciso di dar battaglia alla stampa scandalistica che da qualche tempo aveva preso di mira la moglie, entrando nella vita privata della stessa senza alcun rispetto.

I due giovani avvocati intuiscono che il progresso tecnologico può avere delle ripercussioni sulla privacy. Nel caso di specie si trattava delle invenzioni della macchina rotativa per la stampa e della fotografia istantanea.

Oggi lo stesso discorso potrebbe essere fatto per internet.

LE RAGIONI DI WARREN E BRANDEIS

Secondo Warren e Brandeis il diritto alla privacy va definito come il diritto ad essere lasciati soli, “ius solitudinis” ovvero “right to let be alone”. Sostengono per la prima volta che le interferenze nella vita privata possono recare offesa ai sentimenti ed ai pensieri al pari delle percosse e delle restrizioni fisiche. Di qui la concezione che il diritto alla privacy non fonda le sue basi sul diritto di proprietà in senso stretto come il copyright, ma sui diritti della personalità ovvero su un diritto di proprietà inteso in senso ampio, il diritto a non essere posseduti, riassunto nella efficace espressione “io sono mio.”

I PRECEDENTI STORICI

Ma non basta, perché i due giovani giuristi trovano, fra gli altri, anche un precedente di Common Law e citano una causa intentata dal principe Albert consorte della regina inglese Vittoria al fine di impedire la riproduzione di alcune acqueforti ritraenti scene di vita famigliare che la coppia aveva fatto realizzare.

Non sto a dilungarmi sulle altre questioni di estrema attualità che si affrontano in questo saggio e non sto a raccontarvi quanto siano raffinati ed arguti i ragionamenti giuridici; quel che mi premeva l’ho detto; ci sono voluti oltre cinquemila anni di storia, dalla comparsa della civiltà in Mesopotamia, dal 3500 anni a.c. fino al 1890 d.c. prima che due giovani avvocati di Boston poco più che trentenni elaborassero un concetto tanto alto.

PRIVACY UN DIRITTO FRAGILE

Privacy però è un termine tanto alto quanto fragile e soprattutto continuamente minacciato dal progresso; una volta che il limite o come scrivono i due giuristi americani, il “border” della nostra sfera privata viene arretrato, è solo una questione di tempo e poi verrà eliminato.

E la privacy, nell’accezione e soprattutto nella costruzione teorica di Warren e Brandeis, è un concetto talmente alto e da preservare che su questo termine si sono poi fondate le pronunce giurisprudenziali americane relative al principio di autodeterminazione della donna nella scelta di abortire o della persona nella richiesta di interruzione dei trattamenti medici vitali.

PRIVACY COME “IUS SOLITUDINIS”

Privacy ovvero “ius solitudinis”, può sembrare una conclusione triste, forse malinconica e non nego che lo sia, ma anche innegabilmente ed intimamente umana perché è un fatto che di fronte ai grandi misteri della vita, al di là di ogni fede religiosa, c’è un momento in cui non possiamo non rimanere soli con noi stessi, right to let be alone.



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