Gli avvocati possono incorniciare l’informativa

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento n. 512/2019 approvato dall’Autorità Garante che detta nuove regole deontologiche per gli avvocati in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

La norma più rilevante sembra essere quella relativa alla possibilità di rendere l’informativa agli interessati in modi alternativi alla classica informativa cartacea; tra le modalità indicate dal Garante si rinviene l’affissione in studio dell’informativa oppure la pubblicazione sul sito internet dello studio.

Si conferma quindi la dicotomia tra l’informativa ed il consenso da intendersi come due adempimenti separati: la prima sempre necessaria, il secondo non sempre, quanto meno non nel caso in cui il trattamento sia necessario difendere un diritto in sede giudiziaria. In questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad una base giuridica alternativa al consenso, espressamente prevista dall’art. 9 del GDPR.

Personalmente ritengo tali modalità di rendere l’informativa alquanto pericolose.

Si potrebbe sempre obiettare che l’informativa in un certo periodo non era ancora affissa o pubblicata.

Diciamo che si ripropone in modo un po’ diverso la stessa ambiguità dell’informativa resa oralmente. Di fatto è un problema di prova.

Un’altra questione piuttosto rilevante riguarda la lecita provenienza dei dati personali raccolti, questione di non facile soluzione, atteso che per dato personale, nell’accezione data dal GDPR, si deve intendere qualsiasi informazione relativa ad un soggetto identificato o identificabile.

Non ho rinvenuto, invece, disposizioni aventi ad oggetto la problematica della portabilità dei dati personali. Pensiamo all’ipotesi in cui un Cliente eserciti tale diritto. Per GDPR di fatto dovremmo fornire l’intero fascicolo su un supporto informatico in un formato strutturato, di uso comune, leggibile meccanicamente che garantisca l’interoperabilità.

Non ho trovato nemmeno disposizioni in ordine alla “vexata quaestio” del diritto all’informativa del soggetto diffidato.

In definitiva non mi pare che vi sia nulla di veramente nuovo sotto il sole, anzi si ha l’impressione che prudenzialmente non si sia voluto entrare troppo nello specifico onde evitare di essere poi sconfessati da possibili interpretazioni difformi in sede europea.



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