Quando sussiste la responsabilità del medico?

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Ultime pronunce sulla responsabilità del medico

È proprio il caso di dirlo, con la  sentenza 30999 del 2018 la Cassazione ha aperto uno squarcio su un orientamento molto garantista per i medici che fino ad ora era sempre stato granitico.

Dopo il procedimento avviato dalla procura di Genova per il caso del giocatore della Fiorentina, Astori, si aggiunge  un altro tassello in un quadro giurisprudenziale che si va definendo.

Il fatto

Nella fattispecie in esame i prossimi congiunti di un paziente deceduto avevano citato in giudizio, l’Asl ed i sanitari.  Nel procedimento civile si era poi anche aggiunta la Compagnia Assicuratrice della parti convenute.

I parenti contestavano alla struttura sanitaria ed ai suoi operatori una condotta negligente per non aver prescritto degli esami clinici attraverso i quali si sarebbe potuta prevenire per tempo l’emorragia cerebrale e la morte del paziente.

Il verdetto

La Suprema Corte ha accolto le richieste di risarcimento dei ricorrenti.

Secondo i giudici, se l’intervento di clippaggio dell’aneurisma fosse stato eseguito tempestivamente dai medici, non vi sarebbe stata la “rottura maggiore” dell’aneurisma e neanche l’emorragia e la morte dell’uomo.

Per  valutare la colpa del medico, infatti, il parametro di riferimento è la condotta che avrebbe teoricamente tenuto ex art. 1176 comma 2 c.c., al posto del convenuto, un medico “diligente”.

Secondo gli Ermellini anche di fronte a sintomi aspecifici, riferibili potenzialmente a malattie diverse, o comunque di difficile interpretazione, il medico non può attendere il corso degli eventi, ma deve formulare delle ipotesi diagnostiche, informare il paziente e disporre tutti gli accertamenti necessari.

Nel caso concreto il medico non solo non aveva effettuato alcuna indagine per risalire, anche per tentativi, alla causa reale del malessere del paziente, ma per di più aveva taciuto a quest’ultimo, tutti i possibili significati dei sintomi rilevati.

Tale condotta, secondo la Suprema Corte, non è conforme alla diligenza che l’art. 1176 comma 2 richiede ad un medico.



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