La guida definitiva al copyright nella fotografia

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Origine e significato del copyright

E’ arrivato il momento di affrontare un tema da sempre molto dibattuto, il copyright nella fotografia.

La nuova direttiva sul copyright non ci piace, l’abbiamo già scritto, ma questo non significa che riteniamo internet una zona franca, uno spazio in cui sia lecito condividere ogni opera dell’ingegno in barba ai legittimi diritti del suo autore.

Il copyright è letteralmente il diritto di riprodurre, copiare un’opera dell’ingegno o di sfruttarne i cosiddetti derivativi. Nasce in Inghilterra nel XVI secolo, a seguito dell’invenzione delle prime macchine automatiche per la stampa.

La Monarchia Inglese intendeva esercitare un controllo sull’editoria e così concesse solo ad alcuni soggetti (stationers), a fronte di un congruo corrispettivo, il diritto di pubblicare notizie od opere letterarie. Il compito degli editori era però principalmente quello di esercitare la censura su qualsiasi opera potesse essere sgradita alla Corona. Solo un secolo dopo il copyright verrà collegato alla remunerazione spettante all’autore di un’opera.

Il copyleft come alternativa al copyright

Esistono diversi siti in cui è possibile scaricare immagini gratuitamente senza commettere alcun illecito, per fare alcuni nomi, pixabay.com, foter.com, pexels.com.

In questi casi, infatti, le licenze d’uso sono gratuite, in ossequio al cosiddetto copyleft.

Il copyleft, con un gioco semantico, si pone in antitesi al copyright, in quanto ne costituisce una deroga.

Ciò non significa che la diffusione dell’opera non sia sottoposta ad alcuna restrizione, essendo anche in questo caso previste delle licenze più o meno restrittive.

Queste licenze sono le cosiddette Creative Commons Public Licenses (CCPL) e si basano sul principio che si riassume nella dicitura “alcuni diritti riservati”.

Le CCPL, infatti, rendono semplice, per il titolare dei diritti d’autore, segnalare in maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della propria opera è esplicitamente permessa.

E` importante sottolineare come le CCPL, e in generale tutte le licenze sul diritto d’autore, non siano la fonte dei diritti in oggetto: è grazie alla legge che tali diritti sorgono. Le CCPL sono solo uno strumento tramite cui il titolare dei diritti concede determinati permessi ai licenziatari.

Tali permessi sono flessibili e possono essere vincolati ad alcune condizioni: il titolare dei diritti d’autore può, per esempio, subordinare la riproduzione dell’opera e determinate restrizioni per esempio:

  • al vincolo che l’opera medesima non sia modificata (opzione “Non opere derivate”)
  • al vincolo che non vi sia una finalità prevalentemente commerciale (opzione “Non commerciale”);
  • al vincolo che qualora si modifichi un’opera e la si ridistribuisca, la cosiddetta “opera derivata” debba essere ridistribuita sotto le medesime condizioni alle quali si è ricevuta l’opera originaria (opzione “Condividi allo stesso modo”).
Le foto che circolano nella rete

Il fatto che una foto sia pubblicata in un sito internet o su un social non significa che sia liberamente riutilizzabile da chiunque vi abbia interesse.

Come chiarito anche recentemente dalla Corte di Giustizia Europea  nella causa C-161/17, infatti, la messa in rete su un nuovo sito internet di una fotografia liberamente accessibile su un altro sito con l’autorizzazione dell’autore, necessita di una nuova autorizzazione da parte dell’autore stesso.

Nel caso di specie, gli alunni di una scuola avevano scaricato una fotografia da internet nell’ambito di un progetto che era stato loro assegnato dopodichè la tesina in cui era stata allegata quella foto era stata pubblicata nella rete internet determinando la reazione del fotografo che aveva adito le vie legali per ottenere il risarcimento.

Dalla lettura delle condizioni contrattuali di diversi grandi social network si può infatti agevolmente constatare come il titolare del diritto d’autore dell’immagine non ne cede i diritti, ma semplicemente concede al network una licenza d’uso non esclusiva, che consiste nel mettere a disposizione la fotografia affinchè possa circolare nella piattaforma.

E’ chiaro, tuttavia, che il riutilizzo della stessa foto richiede il consenso del suo autore.

La protezione del diritto d’autore sulle immagini in Italia

I diritti che acquisisce l’autore di una fotografia sono essenzialmente di due categorie: i diritti patrimoniali e i diritti morali.

Quelli patrimoniali non sono altro che i diritti di sfruttamento economico della foto, mentre quelli morali appartengono alla sfera della salvaguardia dell’integrità dell’opera, in modo che l’autore non ne veda alterata contro la sua volontà, la dignità artistica.

Il diritto di copyright sulle fotografie non richiede alcuna registrazione, nasce nel momento in cui il fotografo scatta la foto.

La normativa italiana, costituita dal Regio Decreto 633/1941, distingue tra tre tipologie di rappresentazioni fotografiche a cui assegna tre regimi di protezione diversi.

  1. le opere fotografiche dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso; tali opere godono del regime di protezione più ampio, la cui durata è di 70 anni dalla morte dell’autore. In tal caso all’autore sono riconosciuti sia i diritti patrimoniali, un corrispettivo, che non patrimoniali.
  2. le semplici fotografie definite dall’art. 87 l.a. come le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo […]; tali foto godono di una protezione più limitata che ha una durata di 20 anni dalla produzione della fotografia, inoltre il suo autore non gode dei diritti morali, quindi egli non può opporsi alla modifica della foto.
  3. le riproduzioni fotografiche ossia le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Tali fotografie non godono di alcuna protezione, anche se tale prerogativa comincia ad essere posta in discussione.

Non si può negare che la definizione di semplice fotografia sia quanto mai infelice e troppo generica per caratterizzare una particolare categoria di immagini.

Personalmente al freddo e distante linguaggio giuridico preferisco la definizione data alla fotografia creativa dalla fotografa Berenice Abbott secondo cui una fotografia è, o dovrebbe essere, un documento significativo, un’affermazione decisa che può essere descritta con una sola parola: selettività.

Il che ci porta ad affermare che non necessariamente solo le fotografie di posa possano essere considerate “opere fotografiche”.

Dovendo menzionare un’opera fotografica tratta dalla cronaca non posso non pensare alla splendida foto scattata da Massimo Sestini e ritraente, da una visione aerea, un barcone pieno di migranti.

Si trattava, in particolare dei 227 migranti salvati il 7 giugno del 2014 dalla Marina italiana al largo delle coste della Libia nell’ambito dell’operazione “Mare Nostrum”.

“Foto donata al mondo”, come ha affermato lo stesso Sestini, ma poi, decontestualizzata e riutilizzata da un esponente politico per finalità di propaganda all’insegna dello slogan “la pacchia è finita”.

Naturale che in questo caso il fotografo abbia agito in giudizio per fermare l’abuso e ottenere il risarcimento.

Ma se la foto del barcone ripreso dall’alto è indubbiamente creativa, può forse negarsi la medesima capacità di emozionare a quelle foto scattate senza particolari attenzioni, ma ritraenti immagini di particolare significato.

Un esempio su tutti, il ragazzo a piazza Tienammen davanti ai carri armati o ancora, menzionando il famoso romanzo di Milan Kundera “l’insostenibile leggerezza dell’essere”, le foto scattate da Teresa durante la primavera di Praga. Quelle ragazze catturate dall’obbiettivo della macchina fotografica mentre sfidano in minigonna i brutali e impacciati soldati russi non sono forse più eloquenti delle parole?

La fotografia creativa secondo la giurisprudenza

Secondo la Corte di Cassazione il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, piuttosto, alla personale e individuale espressione di una realtà. In tal modo è sufficiente anche un minimo atto creativo, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici. (Cass. civ. Sez. I Sent., 28/11/2011, n. 25173 conforme Cass. civ. Sez. I, 12/03/2004, n. 5089)

E’ stato inoltre messo in evidenza come la protezione del diritto d’autore ricorre quand’anche l’opera non sia ancora stata pubblicata (Cass. civ. Sez. I Sent., 19/10/2012, n. 18037).

Deroghe al copyright nella fotografia

La nuova direttiva sul copyright prevede all’art. 5 la possibilità dell’utilizzo digitale di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:

a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

b) sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

Tornando al caso già menzionato, giunto avanti la Corte di Giustizia Europea, è evidente come anche sotto l’egida della nuova regolamentazione persisterebbe la violazione del diritto d’autore, non tanto per l’allegazione della foto ad una tesina, quanto per la pubblicazione della tesina con la relativa foto protetta nella rete internet in violazione della lettera “a” dell’art. 5 della direttiva copyright.

Conclusioni

Il copyright, abbiamo visto, nasce come uno strumento per consentire allo Stato il controllo censorio sulla circolazione delle opere e, successivamente, con l’affermarsi dello Stato liberale, si trasforma in qualcosa di diverso ovvero nel riconoscimento di diritti patrimoniali e morali all’autore di un’opera dell’ingegno.

La nuova normativa sul copyright, e questo vale anche per il copyright sulla fotografia, imponendo alle piattaforme internet di controllare preventivamente il materiale caricato, di fatto riporta questo diritto alle sue origini, cioè alla finalità perseguita dall’Autorità Statuale di esercitare un controllo sulla libera circolazione delle idee.

Con questo non vogliamo affermare che il copyright non abbia ragione di esistere, tuttavia riteniamo che tale diritto dovrebbe essere ben definito e bilanciato rispetto ad altri diritti come la libertà di espressione o il diritto di istruzione. Un conto, infatti, è il riutilizzo commerciale di un’opera di ingegno come una fotografia, altra cosa è l’utilizzo didattico.

Tornando al caso della scuola che pubblica una foto protetta da copyright su internet, a noi pare che, per esempio, la finalità didattica dovrebbe essere prevalente sui diritti patrimoniali del fotografo.

Jonas Salk, lo scienziato che scoprì il vaccino contro la poliomelite, decise di non brevettare la sua scoperta, mettendola così a disposizione di tutti.

A un giornalista che in un’intervista televisiva gli chiedeva il perché di questa decisione, Salk risponse senza esitazioni – “Si può forse brevettare il sole?”



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