E-commerce a norma di legge

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Perché l’ E-Commerce?

Se pensate di aprire un sito di e-commerce, prima di ogni altra cosa, fatevi questa domanda: perché vendere online?

Se la risposta che vi siete dati è che la vendita online possa accrescere facilmente il vostro business, non accendetela.

Vendere online presuppone, infatti, la conoscenza di un ambiente, quello digitale, che ha delle regole diverse dal mondo reale. Vendere online, se non siete ben strutturati, non solo non sarà facile, ma potrebbe essere fonte di diversi grattacapi.

Il legislatore, infatti, parte dal presupposto che il venditore online sia in una posizione di vantaggio molto più marcata rispetto ad un venditore di un negozio fisico, in quanto il compratore non può toccare con mano la merce e soprattutto non conosce personalmente il venditore; da qui la necessità di riequilibrare tale asimmetria con norme molto più favorevoli al cliente, rispetto a quelle previste per il compratore del negozio fisico.

Fatta questa doverosa premessa, cercherò ora di guidarvi per iniziare ad approfondire la materia

Cos’è l’ E-Commerce?

L’ecommerce è  l’insieme delle attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite Internet, ricorrendo a server sicuri (protocollo HTTPS), con servizi di pagamento in linea (ad es. carta di credito).

All’interno del fenomeno dell’e-commerce possiamo distinguere due macro-categorie:

  • E-commerce indiretto. Si tratta del commercio elettronico indiretto, avente ad oggetto beni materiali. Il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica del bene. Classici esempi di siti di e-commerce indiretto possono essere AmazonE-bay, ecc;
  • E-commerce diretto. Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene avviene per via telematica.

A seconda del target di cliente a cui l’e-commerce si rivolge possiamo fare delle ulteriori classificazioni.
Le più diffuse sono:

Ora diamo i numeri

I primi acquisti online in Italia risalgono al 1996 sul sito dell’Olio Carli e su quello della libreria online Ibs.it.

La galoppata fino ai numeri di oggi è però iniziata dopo il 2007 successivamente al lancio del primo smartphone da parte di Apple.

Secondo l’osservatorio e-commerce B2c istituito dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, nel 2018 l’Ecommerce in Italia ha prodotto un giro d’affari di 27,4 miliardi di euro, segnando un incremento del 16% rispetto al 2017.

Crescono particolarmente arredamento e il food & grocery. Da rilevare infine come circa un terzo degli acquisti venga effettuato attraverso smartphone.

Cosa devi fare per avviare un’attività di E-commerce

Al pari di quanto si prevede per l’apertura di un negozio fisico, anche per l’avvio di un’attività di e-commerce non sono necessarie autorizzazioni preventive salvi comunque i requisiti professionali necessari per svolgere particolari attività.

Dovrai tuttavia adempiere ad alcune semplici formalità:

  • Depositare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso lo sportello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del tuo Comune.
  • Trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito internet ed i dati identificativi dell’internet service provider.
  • Registrarti al VIES (VAT information exchange system), ossia all’archivio destinato al controllo delle partite iva comunitarie, qualora si venda anche ad utenti esteri
Quali leggi devi conoscere

Il panorama dei siti italiani di e-commerce è piuttosto desolante. A fronte di una normativa molto rigida, sconosciuta al diritto comune, con effetti certamente penalizzanti per il venditore, si osserva un generalizzato e pericoloso pressapochismo nella redazione dei testi contrattuali.

Non sottovalutate l’importanza di un buon testo contrattuale, perché il mancato rispetto della disciplina comporta sanzioni significative; per queste ragioni, perfino Aliexpress si trova oggi ad avere qualche problema con diverse associazioni di consumatori.

Se vuoi aprire un sito di e-commerce dovrai, dunque, fare molta attenzione alle seguenti normative. alcune delle quali, peraltro, in parte si sovrappongono:

  • Il  D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico attuativo della direttiva 2000/31/CE
  • Il D.Lgs 21/2014 attuativo della direttiva 2011/83/UE che impatta fortemente, modificandolo e integrandolo, sul cosiddetto Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005); riguarda più in generale i contratti a distanza e quelli conclusi fuori dai locali dell’impresa.
  • Regio Decreto 633/1941 sul diritto d’autore
  • Il Regolamento europeo n.524/2013 per la risoluzione online delle controversie.
  • Il Regolamento UE 679/2016 e Dlgs. 101/2018 sul trattamento dei dati personali.
La normativa sul commercio elettronico

Il dLgs. 70/2003 si applica, da un lato, a tutti i “prestatori” dei servizi di commercio elettronico, intesi come qualsiasi “persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione” e, dall’altro, a qualsiasi ”destinatario del servizio”, inteso come il “soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni” (art. 2).

Sono escluse dal campo di applicazione alcune attività specifiche quali, tra le altre, il gioco d’azzardo, i rapporti con l’amministrazione finanziaria, il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni (art. 1).

Sul sito in cui viene svolta l’attività di e-commerce devono essere presenti alcune informazioni:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale,  il domicilio o la sede legale
  • un recapito che consenta di contattare rapidamente il venditore
  • il numero di iscrizione al repertorio delle attivita’ economiche, REA, o al registro delle imprese;f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
  • l’ordine professionale o istituzione o albo di appartenenza
  • il titolo professionale e lo Stato membro in cui e’ stato rilasciato
  • il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attivita’ soggetta ad imposta
  • l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare

Sempre a tutela del consumatore, come evidenziato dal Corte di Giustizia Europea con la sentenza C298/07 del 16.10.2008,  il titolare del sito di e-commerce, è tenuto a indicare, oltre alla semplice e-mail, anche altri strumenti di contatto, come ad esempio, un numero telefonico, al fine di rendere disponibile uno strumento alternativo di contatto, qualora l’utente finale, sia impossibilitato ad accedere alla rete internet.

 Il contratto telematico nella prospettiva del codice del consumo

Un argomento particolarmente spinoso riguarda la predisposizione del testo contrattuale che si intende proporre al cliente, soprattutto se consumatore. Un buon testo contrattuale, redatto a norma di legge, infatti, potrà evitarti fastidiosi contenziosi.

In particolare, prima di concludere un ordine on line, ai sensi dell’art. 49 del Codice del Consumo, è necessario fornire al cliente moltissime informazioni tra le quali segnaliamo le seguenti:

  • le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del venditore, nonché l’indirizzo e il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo email;
  • il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte nonché tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo
  • le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il venditore si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, a evadere eventuali reclami
  • le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto di recesso
  • un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni
  • l’esistenza di codice di condotta a cui il venditore si deve attenere
  • la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso a cui il venditore è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

La caratteristica principale di tutte queste informazioni che devono essere rese nella fase precontrattuale, cioè prima della conclusione del contratto è che esse diventano poi automaticamente parte del contratto stesso a meno che non vi sia un accordo espresso e specifico tra le parti di derogarvi. Siamo di fronte a una tutela reale del contratto. Differentemente che nel diritto comune, infatti, se il contratto non riflette le informazioni fornite in sede di trattativa, il consumatore non avrà bisogno di impugnare il contratto, poiché automaticamente sarà prevalente quanto descritto in fase di trattativa, sempre che di trattativa si possa parlare.

Vale la pena evidenziare come l’omissione totale o parziale degli obblighi informativi possa determinare conseguenze molteplici a seconda dell’informazione omessa ed in particolare il ventaglio degli effetti si estende dall’allungamento dei termini di recesso, all’annullamento per dolo del contratto, alla configurazione di una pratica commerciale scorretta fino alla richiesta di risarcimento del danno subito.

Va ricordato che infine è obbligatorio, al termine della procedura di acquisto, inviare al cliente un riepilogo completo dell’ordine, con gli importi pagati e le condizioni contrattuali.

Le clausole vessatorie

Attenzione alle clausole vessatorie, cioè a quelle clausole che determinano, come recita l’art. 33 del codice del consumo,  un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,  normalmente a favore del venditore, per esempio una limitazione della garanzia.

Detto che nei rapporti business to consumer queste clausole saranno sempre nulle, il problema si pone tuttavia anche nei rapporti business to business, in cui tali clausole, invece, possono essere apposte a determinate condizioni. Le clausole vessatorie, infatti, esigono una specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1343 del codice civile.

In tale ottica ci si è posti il problema di come questa specifica approvazione deve essere resa. Al momento poichè pronunce giurisprudenziali sono davvero pochissime, non ritengo prudente l’adozione di una specifica approvazione mediante il sistema del  “point and click”. Più sicura invece appare l’adozione del specifico consenso mediante sottoscrizione con firma digitale o mediante approvazione scritta previa trasmissione del testo contrattuale cartaceo.

Si tenga inoltre presente che la vessatorietà delle clausole può essere denunciata dalle Associazioni di Consumatori, ma anche da singoli consumatori all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, la quale potrà emettere sanzioni anche piuttosto pesanti, segnatamente da euro 4.000 ad euro 40.000 oltre ad un provvedimento di inibizione. L’Autorità Garante inoltre in tali casi pubblica il provvedimento sul proprio portale, ne ordina la pubblicazione anche sul sito dell’operatore condannato e può adottare a sua discrezione anche ulteriori forme di pubblicità. Ai fini della denuncia l’Autorità Garante mette a disposizione anche un link per la segnalazione on-line.

Il diritto di recesso

La riforma del Codice del Consumo introdotta dal Dlgs. 21/2014 attuativo della direttiva 2011/83/UE  fa emergere una attenuata vincolatività del contratto attraverso una moltiplicazione delle ipotesi in cui il consumatore può recedere.

In particolare la possibilità di recesso è concessa al consumatore anche dopo aver ricevuto la merce o il servizio acquistato.

In tutta l’area UE il termine per esercitare il diritto di recesso è esteso a quattordici giorni decorrenti in caso di fornitura dal giorno della consegna al consumatore o a un soggetto da lui indicato e, in caso di fornitura di servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Nell’ ipotesi in cui il venditore non informi il consumatore dell’esistenza del diritto di recesso, il termine viene esteso a 12 mesi oltre ai quattordici giorni originari. Se entro questo termine il venditore provvede a rendere l’informazione, il termine scade 14 giorni dopo.

Regio decreto 633/1941 sul diritto d’autore

La normativa sul diritto d’autore entra in gioco con riferimento ai testi presenti nel sito internet ovvero alle fotografie. Anche in questo caso dovrai porre attenzione a proporre testi originali e ad avere le necessarie liberatorie per la riproduzione delle immagini di brand.

Il Regolamento europeo n.524/2013 per la risoluzione online delle controversie.

Il  regolamento mira a istituire una piattaforma al livello europeo (ODR=online dispute resolution) consistente in un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e venditori che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale, cioè senza andare in tribunale, le controversie derivanti da operazioni online.

Anche se la maggior parte dei siti e-commerce italiani non prevede la possibilità di rivolgersi alla piattaforma ODR, tale informazione, invece, costituisce un obbligo di legge.

La risoluzione delle controversie attraverso ODR avviene o tramite una proposta transattiva fatta direttamente dal venditore e accettata dal compratore, oppure per il tramite di organismi terzi (ADR= Alternative Dispute resolution), che funzionano come enti di arbitrato e/o mediazione.

Regolamento Europeo 679/2016 per la protezione dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali e Dlgs. 101/2018

E’ evidente che praticando l’E-commerce, il venditore on line, maggiormente di un venditore di un negozio fisico, raccoglie dati personali relativi ai suoi clienti. In tal senso egli effettua dei trattamenti di dati personale e pertanto deve rispettare il GDPR.

Aspetti fiscali

La Legge di Bilancio 2018 dopo varie ipotesi per l’introduzione di una web-tax che doveva colpire i colossi del web, ha optato per la tassazione di tutto l’e-commerce con una aliquota del 3% sull’importo delle transazioni al netto dell’Iva, che colpisce tutte le transazioni digitali.

L’imposta riguarda  le imprese con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni.

Sono esclusi:

  • coloro che hanno aderito al regime forfetario (di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
  • coloro che hanno aderito al regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27 del D.l. 98/2011);
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

 



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